Contratto interprovinciale di lavoro 4 marzo 1953 per gli operai
Art. 52
CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE
In vigore dal 31 dic 1960
Ferma restando la inscindibilità di cui sopra, le parti si danno atto che col presente contratto non hanno inteso modificare le condizioni più favorevoli all'operaio.
vigenti presso le singole aziende all'entrata in vigore del presente contratto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-15;1495#art-cid-52