Art. 51 · INSCINDIBILITÀ DELLE DISPOSIZIONI DEL CONTRATTO
Contratto interprovinciale di lavoro 4 marzo 1953 per gli operai

Art. 51

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INSCINDIBILITÀ DELLE DISPOSIZIONI DEL CONTRATTO

In vigore dal 31 dic 1960
Le disposizioni del presente contratto, nell'ambito di ogni istituto sono correlative ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun trattamento.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-15;1495#art-cid-51