CCNL dell' 11 giugno 1958 lavoratori addetti all'industria del freddo Parte IParte PRIMA

Art. 37

INDENNITÀ DI LICENZIAMENTO

In vigore dal 21 dic 1960
La risoluzione del rapporto di lavoro per licenziamento esclusi i casi previsti dall' dà diritto all'operaio a percepire una indennità - ragguagliata alla retribuzione globale di fatto - nella seguente misura: a) giorni 6 (48 ore) per ogni anno di anzianità fino al 5° anno compiuto; b) giorni 10 (80 ore) dal 6° al 10° anno compiuto; c) giorni 12 (96 ore) dall'11 al 18° anno compiuto; d) giorni 15 (120 ore) oltre il 18° anno compiuto. L'indennità di cui sopra si applica per l'anzianità maturata posteriormente ai 31 dicembre 1947; l'anzianità già maturata a tale data verrà peraltro calcolata agli effetti dell'applicazione delle maggiori indennità di cui ai punti: a), b), c) e d) del presente articolo. Per l'anzianità maturata al 31 dicembre 1947 si aggiungerà al numero di giorni previsti dal precedente contratto nazionale di categoria, mezza giornata per ogni anno di anzianità per i primi due scaglioni ed una giornata per il terzo scaglione. L'indennità di licenziamento è frazionabile a mese.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1435#art-cdg-37

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