CCNL dell' 11 giugno 1958 lavoratori addetti all'industria del freddo Parte IParte PRIMA

Art. 39

CASO DI MORTE

In vigore dal 21 dic 1960
In caso di morte dell'operaio il datore di lavoro dovrà, corrispondere agli aventi diritto, a norma delle disposizioni del Codice civile (art. 2122), quanto sarebbe spettato all'operaio in caso di licenziamento, compreso il preavviso.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1435#art-cdg-39

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo