CCNL dell' 11 giugno 1958 lavoratori addetti all'industria del freddo Parte I›Parte PRIMA
Art. 40
REGOLAMENTO DI FABBRICA
In vigore dal 21 dic 1960
La disciplina del lavoro sarà regolata oltre che dagli articoli seguenti, da un eventuale regolamento interno (Regolamento di Fabbrica), che dovrà essere affisso in luogo ben visibile a tutti gli operai. Detto Regolamento non potrà contenere norme in deroga od in contrasto con gli articoli del presente contratto.
Il precedente Contratto Nazionale di Categoria è quello stipulato in Roma il 10 dicembre 1939 che all' prevede le seguenti indennità:
a) per i primi 4 anni di anzianità: due giorni (16 ore) di salario per ogni anno compiuto di anzianità ininterrotta presso l'Azienda;
b) per gli anni dal 5° ai 15° incluso: tre giorni (24 ore) di salario per ogni anno compiuto;
c) per gli anni successivi: quattro giorni (32 ore) di salario per ogni anno compiuto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1435#art-cdg-40