CCNL dell' 11 giugno 1958 lavoratori addetti all'industria del freddo Parte I›Parte PRIMA
Art. 33
MALATTIA ED INFORTUNIO NON SUL LAVORO
In vigore dal 21 dic 1960
L'assenza per malattia o per infortunio non sul lavoro deve essere comunicata dall'operaio alla ditta entro 24 ore, salvo casi di giustificato impedimento. Alla comunicazione far seguito l'invio del certificato medico di prima visita.
L'azienda potrà far controllare lo stato di malattia in ogni sua fase da un medico di sua fiducia.
Per il periodo di assenza per malattia e per infortunio nomi sui lavoro, l'operaio non in prova, ferma restando la corresponsione degli assegni nella misura e per la durata prevista dal competente Istituto e dalle disposizioni vigenti per gli assegni familiari avrà diritto alla conservazione del posto con il riconoscimento dell'anzianità relativa, a tutti gli effetti fino ad un termine massimo di:
mesi 6 per gli operai con anzianità ininterrotta fino a 5 anni compiuti;
mesi 8 per gli operai con anzianità ininterrotta da 5 a 15 anni compiuti;
mesi 10 per gli operai con anzianità ininterrotta oltre i 15 anni compiuti.
Trascorso il termine massimo sopra precisato, qualora, l'operaio non possa riprendere il lavoro per il perdurare della infermità o dei suoi postumi, il rapporto di lavoro potrà essere risolto con la liquidazione delle indennità relative come in caso di licenziamento (compreso il preavviso).
L'operaio che entro tre giorni dal termine del periodo di malattia, non si presenta al lavoro sarà considerato dimissionario.
Chiarimento a verbale.
La conservazione del posto per gli operai stagionali è limitata al periodo massimo di quattro mesi.
Ai fini di tale computo le assenze per malattie o per infortunio non sul lavoro sono cumulabili nell'anno solare.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1435#art-cdg-33