CCNL dell' 11 giugno 1958 lavoratori addetti all'industria del freddo Parte I›Parte PRIMA
Art. 28
INDENNITÀ DI BICICLETTA
In vigore dal 21 dic 1960
Il datore di lavoro corrisponderà all'operaio che, su richiesta dell'azienda, usa la propria bicicletta per servizi dell'azienda stessa, una indennità mensile da concordarsi direttamente fra le parti interessate.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1435#art-cdg-28