CCNL dell' 11 giugno 1958 lavoratori addetti all'industria del freddo Parte I›Parte PRIMA
Art. 31
CONGEDO MATRIMONIALE
In vigore dal 21 dic 1960
In caso di matrimonio di operai di ambo i sessi, si richiamano gli accordi interconfederale e le disposizioni di legge.
Il congedo matrimoniale, retribuito in virtù di tali disposizioni, sarà prorogato di due giorni di congedo anch'essi retribuiti ed eventualmente, dietro accordo fra le parti o semprechè le esigenze tecniche lo permettano, di altri due giorni di congedo senza retribuzione.
Tali maggiori concessioni saranno assorbite in caso di eventuali miglioramenti delle disposizioni vigenti fino al pareggiamento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1435#art-cdg-31