CCNL dell' 11 giugno 1958 lavoratori addetti all'industria del freddo Parte IIIParte TERZA

Art. 30

TRATTAMENTO IN CASO DI SOSPENSIONE O DI RIDUZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO

In vigore dal 21 dic 1960
In conformità delle norme di cui agli accordi interconfederali delle norme del 30 marzo 1946 per l'Italia Settentrionale e 23 maggio 1946 per l'Italia Centrale, Meridionale e Insulare, in caso di sospensione di lavoro o di riduzione della durata dell'orario di lavoro disposto dalla azienda o dalle competenti Autorità, lo stipendio mensile, l'indennità di contingenza e l'eventuale terzo elemento non subiranno riduzioni.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1435#art-cdg-30-2

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