CCNL dell' 11 giugno 1958 lavoratori addetti all'industria del freddo Parte IIIParte TERZA

Art. 26

TRATTAMENTO DI MALATTIA

In vigore dal 21 dic 1960
L'assenza per malattia, dovrà essere comunicata nelle 24 ore, salvo i casi di giustificato impedimento. L'azienda avrà facoltà di far controllare la malattia dell'impiegato da un medico di sua fiducia. All'impiegato non in prova che debba interrompere il servizio a causa di infortunio o malattia, sarà riservato il seguente trattamento: Parte di provvedimento in formato grafico Cesseranno per l'azienda gli obblighi della conservazione del posto di cui alla precedente tabella, qualora l'impiegato raggiunga, in complesso, durante un anno di calendario, i limiti massimi previsti alle lettere a) e b), durante un anno e mezzo per il caso previsto alla terra c), e durante un biennio per il caso previsto dalla lettera d) anche in caso di diverse malattie. Uguale diritto spetterà all'impiegato nel periodo di preavviso e fino alla scadenza del periodo stesso. Alla scadenza dei termini sopra indicati l'azienda ove proceda al licenziamento dell'impiegato, gli corrisponderà un trattamento di licenziamento, ivi compresa l'indennità sostitutiva del preavviso. Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta all'impiegato di riprendere servizio. l'impiegato stesso potrà risolvere il contratto di impiego con diritto alla sola indennità di licenziamento, di cui all'. Ove ciò non avvenga e la azienda non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso, salva la decorrenza dell'anzianità agli effetti del preavviso e della indennità di licenziamento. Per l'assistenza di malattia a favore dell'impiegato o dei suoi familiari, valgono le disposizioni contrattuali o di legge vigenti.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1435#art-cdg-26-2

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