CCNL dell' 11 giugno 1958 lavoratori addetti all'industria del freddo Parte IIIParte TERZA

Art. 29

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In vigore dal 21 dic 1960
Le mancanze dell'impiegato potranno essere punite, a seconda della loro gravità, con: a) rimprovero verbale; b) rimprovero scritto; c) multa non superiore all'importo di tre ore di stipendio. b) sospensione dal lavoro, o dallo stipendio e dal lavoro, per un periodo non superiore a 3 giorni; e) licenziamento senza preavviso, ma con indennità di licenziamento; f) licenziamento senza preavviso e senza indennità di licenziamento. La sospensione di cui alla lettera d) si può applicare a quelle mancanze le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano così gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto delle lettere a) b), e c). I provvedimenti di cui alle lettere e) ed f) potranno essere adottati nei confronti dell'impiegato colpevole di mancanze relative a doveri anche non particolarmente richiamati nel presente contratto, le quali siano così gravi da, non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria, del rapporto di impiego. Il licenziamento è inoltre indipendente dalle eventuali responsabilità nelle quali sia incorso l'impiegato.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1435#art-cdg-29-2

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