CCNL dell' 11 giugno 1958 lavoratori addetti all'industria del freddo Parte III›Parte TERZA
Art. 34
INDENNITÀ IN CASO DI MORTE
In vigore dal 21 dic 1960
Nel caso di morte dell'impiegato le indennità indicate agli debbono corrispondersi al coniuge ai figli, e, se viventi a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado, fatta deduzione di quanto essi percepiscono per gli eventuali atti di previdenza compiuti dalla azienda.
Non sono però deducibili le somme spettanti per la previdenza prevista dall' del presente contratto.
La ripartizione delle indennità, se non vi è accordo tra gli aventi diritto, deve farsi secondo il bisogno di ciascuno (art. 2122 del C. C.).
In mancanza delle persone indicate nel primo comma, le indennità sono attribuite secondo le norme della successione legittima.
È nullo ogni patto anteriore alla morte del prestatore di lavoro circa l'attribuzione o la ripartizione delle indennità.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1435#art-cdg-34-2