CCNL dell' 11 giugno 1958 lavoratori addetti all'industria del freddo Parte I›Parte PRIMA
Art. 3
DOCUMENTI
In vigore dal 21 dic 1960
Per essere assunto l'operaio dovrà presentare, oltre a quelli richiesti per legge, i seguenti documenti:
1) documento di identificazione;
2) libretto di lavoro e certificato di cui all' della Parte IV, Comune;
3) tessere e libretti delle assicurazioni sociali, ove ne sia già provvisto;
4) stato di famiglia se capo famiglia.
Inoltre è in facoltà dell'azienda richiedere all'operaio il certificato penale di data non anteriore a tre mesi.
L'operaio dovrà pure dichiarare la sua residenza impegnandosi a segnalare al datore di lavoro gli eventuali cambiamenti.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1435#art-cdg-3