CCNL dell' 11 giugno 1958 lavoratori addetti all'industria del freddo Parte IParte PRIMA

Art. 2

ASSUNZIONE

In vigore dal 21 dic 1960
L'assunzione degli operai verrà effettuata tramite i competenti Uffici di collocamento in conformità delle norme di legge.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1435#art-cdg-2

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