CCNL dell' 11 giugno 1958 lavoratori addetti all'industria del freddo Parte I›Parte PRIMA
Art. 5
COMUNICAZIONE DI ASSUNZIONE
In vigore dal 21 dic 1960
Al termine del periodo di prova il datore di lavoro comunicherà per iscritto agli operai confermati in servizio:
1) la data di assunzione;
2) la categoria assegnata e le mansioni affidategli;
3) il trattamento economico.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1435#art-cdg-5