CCNL dell' 11 giugno 1958 lavoratori addetti all'industria del freddo Parte IParte PRIMA

Art. 5

COMUNICAZIONE DI ASSUNZIONE

In vigore dal 21 dic 1960
Al termine del periodo di prova il datore di lavoro comunicherà per iscritto agli operai confermati in servizio: 1) la data di assunzione; 2) la categoria assegnata e le mansioni affidategli; 3) il trattamento economico.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1435#art-cdg-5

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