Art. 3 · DOCUMENTI
CCNL dell' 11 giugno 1958 lavoratori addetti all'industria del freddo Parte IParte PRIMA

Art. 3

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DOCUMENTI

In vigore dal 21 dic 1960
Per essere assunto l'operaio dovrà presentare, oltre a quelli richiesti per legge, i seguenti documenti: 1) documento di identificazione; 2) libretto di lavoro e certificato di cui all' della Parte IV, Comune; 3) tessere e libretti delle assicurazioni sociali, ove ne sia già provvisto; 4) stato di famiglia se capo famiglia. Inoltre è in facoltà dell'azienda richiedere all'operaio il certificato penale di data non anteriore a tre mesi. L'operaio dovrà pure dichiarare la sua residenza impegnandosi a segnalare al datore di lavoro gli eventuali cambiamenti.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1435#art-cdg-3