CCNL dell' 11 giugno 1958 lavoratori addetti all'industria del freddo Parte II›Parte SECONDA
Art. 18
RICHIAMO A DISPOSIZIONI PARTICOLARI DEGLI ACCORDI INTERCONFEDERALI
In vigore dal 21 dic 1960
RICHIAMO A DISPOSIZIONI PARTICOLARI DEGLI ACCORDI INTERCONFEDERALI Si intendono integralmente richiamate le norme previste all' per quel che concerne lo stato giuridico, il trattamento ai fini fiscali, previdenziali e assicurativi e le condizioni di miglior favore di cui al quinto comma, e all' (conservazione delle condizioni individuali di miglior. favore) contenute nell'accordo interconfederale 30 marzo 1946 per le aziende dell'Alta Italia e rispettivamente all', primo comma, e 33 dell'accordo 23 maggio 1946 per le aziende dell'Italia CentroMeridionale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1435#art-cdg-18-2