CCNL dell' 11 giugno 1958 lavoratori addetti all'industria del freddo Parte II›Parte SECONDA
Art. 17
INDENNITÀ DI ANZIANITÀ IN CASO DI DIMISSIONI
In vigore dal 21 dic 1960
Nel caso di dimissioni verranno corrisposte al lavoratore, che abbia compiuto almeno un anno di anzianità ininterrotta, le sottoindicate aliquote dell'indennità di cui all':
fino a 5 anni di anzianità 50%;
oltre i 5 e fino a 10 anni 75%;
oltre i 10 anni di anzianità 100%.
Verrà corrisposta la intera indennità di cui all' nel caso di dimissioni per malattia, infortunio, matrimonio, maternità o compimento dei 60 anni per gli uomini e dei 55 per le donne, nonché a seguito di nomina alle cariche sindacali previste di cui all' della Parte IV comune.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1435#art-cdg-17-2