CCNL dell' 11 giugno 1958 lavoratori addetti all'industria del freddo Parte III›Parte TERZA
Art. 1
ASSUNZIONE
In vigore dal 21 dic 1960
L'assunzione verrà comunicata diretta mente all'interessato con lettera nella quale deve essere specificato:
1) la data di assunzione.
2) la categoria a cui l'impiegato viene assegnato ai sensi dell' e, in modo sommario, le mansioni cui deve attendere;
3) il trattamento economico iniziale;
4) la durata dell'eventuale periodo di prova.
All'atto dell'assunzione l'impiegato deve presentare:
1) la carta d'identità;
2) il libretto di lavoro;
3) le tessere per le assicurazioni sociali obbligatorie, in quanto ne sia già in possesso, ed i documenti richiesti da particolari disposizioni di legge.
Nelle assunzioni verrà data la precedenza, oltre che nei casi determinati dalle leggi in vigore, alla moglie ed ai figli dell'impiegato deceduto durante il rapporto di lavoro presso l'azienda; sempre che questi abbiano la idoneità e i requisiti necessari.
L'esercizio di tale precedenza dovrà essere richiesto entro un anno dall'avvenuto decesso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1435#art-cdg-1-3