CCNL 11 dicembre 1958 per gli impiegati dipendenti

Art. 39

TRASFERIMENTO IN ALTRA AZIENDA

In vigore dal 11 dic 1960
Nel caso che venga disposto dal datore di lavoro il trasferimento dell'impiegato in altra azienda, è in facoltà dell'impiegato stesso o di ritirare la liquidazione dell'indennità di licenziamento spettategli fino alla data del trasferimento oppure di richiedere il riconoscimento, a tutti gli effetti contrattuali, da parte, dell'azienda in cui è trasferito, dell'anzianità maturata nell'azienda di provenienza, nonché il mantenimento del trattamento in quest'ultima goduto. Nel caso in cui l'impiegato non dovesse accettare il trasferimento disposto dall'azienda, avrà diritto, anche se dimissionario, al trattamento di quiescenza comprensivo della indennità di preavviso.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1378#art-cdp-39

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo