CCNL 11 dicembre 1958 per gli impiegati dipendenti
Art. 38
TRAPASSO - TRASFORMAZIONE CESSAZIONE O FALLIMENTO DI AZIENDA
In vigore dal 11 dic 1960
TRAPASSO - TRASFORMAZIONE
CESSAZIONE O FALLIMENTO DI AZIENDA
Il trapasso e la trasformazione in qualsiasi modo della azienda non risolvono il contratto di impiego e l'impiegato conserva integralmente i suoi diritti nei confronti della nuova gestione per il servizio precedentemente prestato.
In caso di fallimento seguito da licenziamento e in caso di cessazione dell'azienda, l'impiegato avrà diritto, oltre al normale preavviso, alla indennità di licenziamento e a quanto altro gli compete in base al presente contratto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1378#art-cdp-38