CCNL 11 dicembre 1958 per gli impiegati dipendenti

Art. 36

INDENNITÀ DI LICENZIAMENTO - DIMISSIONI

In vigore dal 11 dic 1960
In caso di licenziamento da parte dell'azienda non per motivi disciplinari, si applicano le seguenti norme: a) per l'anzianità di servizio precedente al 1 luglio 1937, l'indennità di licenziamento verrà, al momento del licenziamento stesso, liquidata nella misura di 15/30 di retribuzione globale di fatto come in appresso specificata, per ogni anno di servizio; b) per l'anzianità di servizio maturata dal 1 luglio 1937 in poi, l'indennità verrà liquidata nella misura di 30/30 della retribuzione globale di fatto come in appresso specificata, per ogni anno di servizio. In ogni caso la liquidazione dell'indennità verrà fatta sulla base della retribuzione globale mensile in corso al momento della risoluzione del rapporto, secondo quanto sopra previsto. Trascorsi sei mesi dall'inizio del servizio, le frazioni di anno verranno conteggiate per dodicesimi, considerando come dodicesimo anche la frazione del mese iniziato, purchè superiore ai 15 giorni. Qualora l'impiegato si trovi in aspettativa senza assegni e la risoluzione del rapporto avvenga in tale periodo, la liquidazione dell'indennità verrà fatta sulla base dell'ultima retribuzione globale mensile dallo stesso percepita presso l'azienda, secondo le norme del presente articolo. Agli effetti del presente articolo sono compresi nella retribuzione globale mensile oltre le provvigioni, i premi di produzione, le partecipazioni agli utili, anche tutti gli altri elementi retributivi aventi carattere continuativo e che siano di ammontare determinato. Se l'impiegato è rimunerato in tutto o in parte con provvigioni, premi di produzione o partecipazione, questi saranno commisurati sulla media dell'ultimo triennio o, se l'impiegato non abbia compiuto tre anni di servizio, sulla media del periodo da lui passato in servizio. Le provvigioni saranno computate sugli affari a buon fine, conclusi prima della risoluzione del rapporto, anche se definiti dall'azienda successivamente alla detta risoluzione del rapporto. I premi di produzione si intendono riferiti alla produzione già effettuata, e la partecipazione agli utili a quelli degli esercizi già chiusi al momento della risoluzione del rapporto. Qualora espressamente convenuto, l'azienda dedurrà dalla indennità di licenziamento, fino a concorrenza, quanto l'impiegato percepisca in conseguenza del licenziamento per eventuali atti di previdenza (cassa pensioni, previdenze, assicurazioni varie) compiuti dalla azienda stessa; nessuna detrazione è invece ammesso per il trattamento di previdenza previsto dall' del contratto collettivo nazionale di lavoro 5 agosto 1937 per gli impiegati dell'industria e dal contratto collettivo 31 luglio 1938 contenente il regolamento della previdenza stessa, e dalle eventuali modificazioni che siano attuate mediante accordi collettivi interconfederali o disposizioni di legge. Nel caso di risoluzione del rapporto d'impiego in seguito a dimissioni, verranno corrisposte all'impiegato le sottoindicate aliquote della indennità di cui sopra: 100% agli uomini che abbiano compiuto 55 anni di età; alle donne che abbiano compiuto 50 anni di età; ai dimissionari per malattia, maternità, matrimonio, infortunio: ai dimissionari che abbiano compiuto 5 anni di anzianità ininterrotta presso l'azienda 50% ai dimissionari che non abbiano compiuto 3 anni di ininterrotto anzianità presso l'azienda.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1378#art-cdp-36

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