CCNL 11 dicembre 1958 per gli impiegati dipendenti
Art. 35
PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DI DIMISSIONI
In vigore dal 11 dic 1960
Il contratto di impiego non può essere, risolto da nessuna delle due parti senza preavviso i cui termini, in caso di licenziamento, sono stabiliti come segue a seconda dell'anzianità e delle categorie:
a) per gli impiegati che, avendo superato il periodo di prova, non hanno raggiunto i 5 anni di servizio:
1) mesi 2 per gli impiegati di 1ª categoria;
2) mesi 1 per gli impiegati di 2ª categoria;
3) mesi 1 per gli impiegati di 3ª categoria.
b) per gli impiegati che hanno raggiunto i 5 anni e non superato i 10:
1) mesi 3 per gli impiegati di 1ª categoria;
2) mesi 2 per gli impiegati di 2ª categoria;
3) mesi 11/2 per gli impiegati di 3ª categoria.
c) per gli impiegati che hanno superato i 10 anni e non i 14:
1) mesi 4 per gli impiegati di 1ª categoria;
2) mesi 3 per gli impiegati di 2ª categoria;
3) mesi 2 per gli impiegati di 3ª categoria;
d) per gli impiegati che hanno superato i 14 anni:
1) mesi 5 per gli impiegati di 1ª categoria;
2) mesi 4 per gli impiegati di 2ª categoria;
3) mesi 3 per gli impiegati di 3ª categoria.
In caso di dimissioni i termini suddetti sono ridotti alla metà.
I termini di disdetta decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese.
La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso, deve corrispondere all'altra un'indennità pari all'importo della retribuzione globale di fatto come indicata all', che l'impiegato avrebbe percepito durante il periodo di mancato preavviso.
L'azienda ha il diritto di ritenere, su quanto dovuto all'impiegato, l'importo corrispondente alla indennità di mancato preavviso ove da parte dell'impiegato stesso non si sia provveduto a notificare detto preavviso nei termini dovuti.
Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennità, sarà computato nell'anzianità agli effetti della indennità di licenziamento, salvo che la risoluzione del rapporto non dipenda da decesso dell'impiegato. In tal caso il periodo di preavviso non si computa nella anzianità ai fini della liquidazione dell'indennità di licenziamento.
È in facoltà della parte che riceve la disdetta, ai sensi del primo comma, di troncare il rapporto, sia all'inizio, sia nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo non compiuto.
Durante il compimento del periodo di preavviso, il datore di lavoro concederà all'impiegato dei permessi per la ricerca di nuova occupazione; la distribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabilite dal datore di lavoro in rapporto alle esigenze dell'azienda.
Tanto il licenziamento quanto le dimissioni saranno normalmente comunicati per iscritto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1378#art-cdp-35