CCNL Impiegati dipendenti dalle aziende sartoriali su misura

Art. 6

MUTAMENTO DI MANSIONI

In vigore dal 21 dic 1960
L'impiegato, in relazione alle esigenze aziendali, può essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria o gruppo purchè ciò non importi alcun peggioramento economico nè nè mutamento sostanziale alla sua posizione. All'impiegato che sia destinato a compiere mansioni inerenti a categoria o gruppo superiore, dovrà, essere corrisposto un compenso di importo non inferiore alla eventuale differenza tra la retribuzione percepita e quella minima della categoria o gruppo superiore. Trascorso un periodo di sei mesi nel disimpegno di mansioni di 1° categoria e di tre mesi nel disimpegno di mansioni delle altre categorie, avverrà senz'altro il passaggio dell'impiegato, a tutti gli effetti, della categoria o gruppo superiore, salvo che si tratti di sostituzione di altro impiegato assente per malattia, ferie, richiamo alle armi, ecc., nel qual caso il compenso di cui sopra spetterà per tutta la durata della sostituzione, senza che ne derivi il passaggio di categoria o di gruppo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-25;1432#art-cid-6

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