CCNL Impiegati dipendenti dalle aziende sartoriali su misura

Art. 1

ASSUNZIONE

In vigore dal 21 dic 1960
CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO 27 GENNAIO 1949 DA VALERE PER GLI IMPIEGATI DIPENDENTI DALLE AZIENDE SARTORIALI SU MISURA Addì 27 gennaio 1949 in Milano, tra il SINDACATO INTERPROVINCIALE DI MILANO DEGLI INDUSTRIALI DELL'ABBIGLIAMENTO SU MISURA, PELLICCIAI,MODISTERIE E MODELLISTI, in persona del suo Presidente sig. Gianfranco Rosti, assistito dal Vice Presidente dott. Aldo Fercioni e dall'avv. Piero Rossi; il SINDACATO PROVINCIALE INDUSTRIALI DELL'ABBIGLIAMENTO DELLA UNIONE INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI TORINO, in persona del suo Presidente dott. Ernesto Ceresa-Gianet, assistito dal dott. Carlo Pistoja; e la FEDERAZIONI ITALIANA LAVORATORI ABBIGLIAMENTO (F.I.L.A.), rappresentata dal suo Segretario Responsabile sig. Remo Savio e dal Segretario Benvenuto Orrigoni: con l'intervento, in rappresentanza dei SINDACATI PROVINCIALI., dei sigg. Omobono Tominez, Francesco Pianezza, Sirro Fantazzini e Mario Gorini; la FEDERAZIONE UNITARIA ITALIANA LIBERI LAVORATORI DELL'ABBIGLIAMENTO (F.U.I.L.L.A.), rappresentato dal suo Segretario Generale sig. Silvio Ascari, dal Segretario Nazionale sig. Giuseppe Fossati e dal sig. Antonio Tanzi dell'Ufficio Tecnico Contrattuale della Federazione stessa, nonché dei seguenti signori in rappresentanza dei LIBERI SINDACATI PROVINCIALI DI MILANO: Franco Manzella e di Torino: Maria Cherra; è stato concluso il presente contratto collettivo di lavoro da valere per gli impiegati dipendenti dalle aziende sartoriali di confezioni su misura situate nel territorio di competenza dei Sindacati stipulanti. . ASSUNZIONE L'assunzione verrà comunicata direttamente all'interessato con lettera nella quale deve essere specificato: 1) la data di assunzione; 2) la categoria e l'eventuale gruppo a cui l'impiegato viene assegnato ai sensi dell' e, in modo sommario, le mansioni cui deve attendere; 3) il trattamento economico iniziale: 4) la durata dell'eventuale periodo di prova. All'atto dell'assunzione l'impiegato deve presentare: 1) la carta d'identità o altro documento equipollente: 2) il libretto di lavoro; 3) se capo famiglia, i documenti necessari per fruire degli assegni familiari 4) le tessere per le assicurazioni sociali obbligatorie in quanto ne sia già in possesso e i documenti richiesti da particolari disposizioni di legge. L'impiegato è tenuto a dichiarare all'azienda la sua residenza e domicilio e a notificarne i successivi mutamenti.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-25;1432#art-cid-1

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