CCNL Impiegati dipendenti dalle aziende sartoriali su misura
Art. 9
ORARIO DI LAVORO
In vigore dal 21 dic 1960
Per la relativa durata del lavoro si fa riferimento alle norme di legge, con le relative deroghe ed eccezioni, in base alle quali l'orario massimo normale di lavoro non potrà eccedere le 8 ore giornaliere o le 48 ore settimanali per gli impiegati a regime normale di lavoro e le 10 ore giornaliere o le 60 ore settimanali per gli impiegati aventi mansioni discontinue.
Tuttavia le ore di lavoro prestate oltre le 44 ore e fino alle 48 ore settimanali dagli impiegati a regime normale di lavoro e oltre le 55 ore e fino alle 60 ore settimanali dagli impiegati aventi mansioni discontinue verranno compensate, in aggiunta alla normale retribuzione mensile, con la corresponsione di altrettante quote orarie dello stipendio mensile, di cui alla lettera a) del 1° comma dell' del presente contratto.
L'orario di lavoro deve essere distribuito in modo da lasciare - di massima - libero l'impiegato nel pomeriggio del sabato.
Tuttavia, in considerazione delle caratteristiche produttive delle industrie delle confezioni su misura, e limitatamente agli impiegati il cui lavoro è strettamente connesso con quello degli operai, si ammette che, qualora sia richiesta agli operai una prestazione lavorativa nel pomeriggio del sabato, anche gli impiegati di cui trattasi possano recuperare le ore di lavoro eventualmente non effettuate nei periodi di stasi prestando la loro opera nel pomeriggio del sabato per non più di 4 ore e comunque senza sorpassare nel complesso i limiti normali dell'orario di lavoro di cui al 1° comma del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-25;1432#art-cid-9