CCNL Impiegati dipendenti dalle aziende sartoriali su misura

Art. 2

CONTRATTO A TERMINE

In vigore dal 21 dic 1960
L'assunzione può essere fatta anche con prefissione di termine; tuttavia saranno applicabili in tal caso tutte le disposizioni regolanti il rapporto a tempo indeterminato quando la aggiunzione del termine non risulti giustificata dalla specialità del rapporto ed apparisca invece fatta per eludere le disposizioni del presente contratto di cui agli , si considererà come contratto a tempo indeterminato la l'innovazione o proroga di un contratto a termine cime venisse stipulata per un periodo non superiore a tre anni, salva però quella prosecuzione che, nella misura massima di tre mesi, venisse concordata per portare a termine l'opera o il lavoro per cui l'impiegato fa assunto in servizio, oppure in riferimento alla pur protratta cessazione dell'attività aziendale. L'assunzione fatta con prefissione di termine dovrà risultare da atto scritto. Le norme previste nel presente contratto si applicano, lino alla scadenza del termine, anche ai contratti a tempo determinato, eccezione fatta di quelle relative al preavviso e all'indennità di anzianità. Non si applicano altresì le norme relative alla previdenza limitatamente ai contratti a termine che abbiano durata non superiore a tre mesi.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-25;1432#art-cid-2

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