CCNL 18 Marzo 1958 per i lavoratori addetti all'industria delle acque Parte IIIParte III

Art. 39

CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

In vigore dal 14 dic 1960
Ferma la inscindibilità di cui all', le parti col presente contratto non hanno inteso sostituire le condizioni più favorevoli all'impiegato, salvo quanto disposto dagli della presente regolamentazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-25;1393#art-cmp-39-2

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