CCNL 18 Marzo 1958 per i lavoratori addetti all'industria delle acque AccordoParte III

Art. 4

In vigore dal 14 dic 1960
Comparse le parti avanti al Collegio Tecnico, questo deve cercare anzitutto di indurle ad equo componimento. Se il componimento riesce, se ne forma verbale, sottoscritto dai Membri del Collegio e dalle parti. Esso la valore definitivo e non è impugnabile. Se il componimento non riesce, il Collegio Tecnico dovrà, sentite le parti ed eseguiti - d'accordo col la azienda - quei sopraluoghi e quegli accertamenti che si rendessero opportuni, esprimere, in forma di verbale, motivato parere scritto, indicando se esso sia stato adottato a maggioranza o all'unanimità. Del verbale dovrà essere comunicata dal Collegio copia autentica alle parti a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, e con lettera alle Associazioni Nazionali di categoria competenti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-25;1393#art-cmp-4-4

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