CCNL 18 Marzo 1958 per i lavoratori addetti all'industria delle acque Accordo›Parte III
Art. 2
In vigore dal 14 dic 1960
In ogni provincia, nella quale si rende necessaria l'istituzione del predetto Collegio Tecnico, le rispettive Associazioni Provinciali degli Industriali e le Organizzazioni territoriali dei lavoratori designeranno ciascuna fino a 5 nominativi di esperti, fra i quali, di volta in volta, l'Associazione interessata indicherà la persona prescelta a far parte del Collegio.
Il Collegio è presieduto da un Ispettore del Lavoro designato dal Capo Circolo competente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-25;1393#art-cmp-2-4