CCNL 18 Marzo 1958 per i lavoratori addetti all'industria delle acque Parte III›Parte III
Art. 34
INDENNITÀ IN CASO DI MORTE
In vigore dal 14 dic 1960
Nel caso di morte dell'impiegato le indennità indicate agli devono corrispondersi al coniuge, ai figli e, se viventi a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado, fatta deduzione di quanto essi percepiscono per gli eventuali atti di previdenza compiuti dall'azienda.
Non sono però deducibili le somme spettanti per la previdenza prevista dall' dei presente contratto.
La ripartizione delle indennità, se non vi è accordo tra, gli aventi diritto, deve farsi secondo il bisogno di ciascuno (art. 2122 del Codice civile).
In mancanza delle persone indicate nel primo comma le indennità sono attribuite secondo le norme della successione legittima.
È nullo ogni patto anteriore alla morte del prestatore di lavoro circa l'attribuzione e la ripartizione delle indennità.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-25;1393#art-cmp-34-2