CCNL aziende cartotecniche Parte III›Parte III
Art. 8
TRATTAMENTO IN CASO DI SOSPENSIONE O DI RIDUZIONE DI LAVORO
In vigore dal 9 dic 1960
In caso di sospensione di lavoro o di riduzione della durata dell'orario di lavoro, di cui all' della Parte Seconda. - Operai, disposta dall'azienda o dalle competenti autorità la retribuzione mensile (paga, mensile, e contingenza) non subirà riduzioni.
Fino a quando permarrà il contributo a favore della, Cassa integrazione guadagni ed il relativo trattamento di integrazione, le aziende ottempereranno agli obblighi di cui sopra integrando il trattamento praticato dalla Cassa anzidetta fino a ricostruire l'intera retribuzione mensile.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1365#art-cac-8-3