CCNL aziende cartotecniche Parte IIIParte III

Art. 11

PERMESSI E CONGEDO MATRIMONIALE

In vigore dal 9 dic 1960
Al lavoratore saranno concessi brevi permessi per improrogabili giustificate necessità familiari. Potranno altresì essere concessi brevi permessi ai lavoratori che ne facciano richiesta, per giustificati motivi, compatibilmente con le esigenze tecniche della azienda. Per i permessi di cui ai comma precedenti nessuna retribuzione è dovuta al lavoratore. Le ore perdute potranno essere recuperate. Per il caso di matrimonio sarà concesso al lavoratore un permesso di giorni 10 lavorativi con decorrenza della retribuzione che sarà corrisposta da parte dell'azienda, integrando il trattamento che allo stesso titolo viene erogato dall'istituto di Previdenza Sociale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1365#art-cac-11-3

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