CCNL aziende cartotecniche Parte IIIParte III

Art. 10

FERIE

In vigore dal 9 dic 1960
Il lavoratore che abbia una anzianità di 12 mesi consecutivi presso la stessa azienda ha diritto, per ogni anno, ad un periodo di riposo con decorrenza della retribuzione (paga mensile e contingenza) non inferiore a: 15 giorni di calendario in caso di anzianità di servizio fino a 4 anni; 20 giorni di calendario in caso di anzianità di servizio da oltre 4 a 15 anni; 25 giorni di calendario in caso di anzianità di servizio da oltre 15 a 20 anni; 30 giorni di calendario in caso di anzianità di servizio oltre ai 20 anni. La qualifica di intermedio agli effetti del presente articolo decorre dalla data di attribuzione delle mansioni che hanno dato diritto alla qualifica stessa e comunque non prima del 1 gennaio 1945. L'anzianità di servizio - anche come operaio - per il periodo precedente alla data suddetta è considerata utile, agli effetti del presente articolo, nella misura del 50%. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo e non potrà avere inizio in giorni festivi; nel fissarne l'epoca sarà tenuto conto, (la parte dell'azienda, compatibilmente con le esigenze del lavoro, degli eventuali desideri dei lavoratori. Il periodo di ferie eccedente quello goduto dalle maestranze, potrà, a seconda delle esigenze del lavoro, essere concesso anche in modo non continuativo. La risoluzione del rapporto per qualsiasi motivo non pregiudica il diritto alle ferie maturate. In caso di risoluzione nel corso dell'annata, il lavoratore non in prova, ha diritto alle ferie stesse in proporzione dei mesi di servizio prestato. L'assegnazione delle ferie non potrà avere luogo durante il periodo di preavviso.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1365#art-cac-10-3

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