CCNL aziende cartotecniche Parte V Norme tecniche Scatolai
Art. 19
APPRENDISTATO
In vigore dal 9 dic 1960
Negli stabilimenti ove si svolgono le lavorazioni di cui agli la durata dell'apprendistato è fissata nella misura di anni 4 per gli uomini e di anni 3 per le donne.
Le donne trascorso il periodo di apprendistato passeranno in 2ª categoria, ma fino al compimento del 20° anno di età percepiranno una paga oraria pari al valore del 95% di quella tabellare della 2ª categoria per quanto concerne gli stabilimenti che svolgono esclusivamente o prevalentemente lavorazioni classificate nella 3ª categoria di cui all', l'apprendistato è limitato al solo personale maschile ed avrà la durata di 4 anni.
Durante il periodo di apprendistato l'apprendista godrà di scatti semestrali nella misura di cui all' Parte Sesta del presente contratto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1365#art-cac-19-4