CCNL aziende cartotecniche Parte V Norme tecniche Scatolai

Art. 14

NORME SPECIALI PER GLI OPERAI CHE ESEGUONO SOLAMENTE LAVORAZIONI DI 3 CATEGORIA

In vigore dal 9 dic 1960
NORME SPECIALI PER GLI OPERAI CHE ESEGUONO SOLAMENTE LAVORAZIONI DI 3ª CATEGORIA Negli stabilimenti ove si svolgono esclusivamente o prevalentemente lavorazioni di scatole grezze, cucite o incollate, foderate in foglio, ricoperte, senza filettatura, con o senza stampa, classificate nella 3ª categoria di cui all', gli operai, ultimato il periodo di apprendistato, passeranno alla 3ª categoria. Trascorso in detta categoria il periodo di anni due di effettivo servizio per gli operai originariamente assunti prima del compimento del 16° anno di età e di un anno di effettivo servizio per quelli assunti dopo il 16° anno, agli operai stessi verrà riconosciuto uno scatto di anzianità nella misura del 3% sulla paga base. Nel caso che, anche in questo tipo di lavorazione, gli operai siano addetti a macchine automatiche o semiautomatiche, la loro qualificazione avverrà in base alle norme dei precedenti articoli. Qualora lo stabilimento attui anche parzialmente lavorazioni di categoria superiore, agli operai che vi verranno adibiti verrà riconosciuto il trattamento previsto per tale categoria.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1365#art-cac-14-4

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