CCNL aziende cartotecniche Parte V Norme tecniche Scatolai
Art. 9
CAPOTAVOLO
In vigore dal 9 dic 1960
Appartengono a questa categoria le operaie che svolgono la mansione preminente nelle lavorazioni a gruppo o tavolo di almeno 4 elementi e siano in grado di eseguire completamente, a regola d'arte, tutte le lavorazioni richieste dalla propria categoria di lavorazione con responsabilità tecnica del lavoro.
A queste operaie verrà riconosciuta una: percentuale del 4% in pieni sulla paga-base della propria categoria di lavorazione.
Qualora l'operaia appartenga a categoria superiore o fruisca di superminimi la differenza si intende assorbita, fino a concorrenza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1365#art-cac-9-5