CCNL aziende cartotecniche Parte V Norme tecniche Scatolai

Art. 8

NORME SPECIALI PER LE OPERAIE CHE ESEGUONO SOLAMENTE LAVORAZIONI DI 3 CATEGORIA

In vigore dal 9 dic 1960
NORME SPECIALI PER LE OPERAIE CHE ESEGUONO SOLAMENTE LAVORAZIONI DI 3ª CATEGORIA Negli stabilimenti dove si svolgono esclusivamente o prevalentemente lavorazioni di scatole grezzi, cucite od incollate, foderate in foglio, ricoperte, senza filettatura con o senza stampa, classificate nella 3ª categoria di cui all', le operaie dovranno essere assunte in 3ª categoria, non essendo previsto un periodo di apprendistato. Trascorso in detta categoria il periodo di anni due di effettivo servizio per le operaie originariamente assunte prima del 16° anno e di un anno di effettivo servizio se assunte dopo il 16° anno di età, alle operaie stesse verrà riconosciuto uno scatto d' anzianità nella misura del 3% sulla paga base. Qualora lo stabilimento attui anche parzialmente lavorazioni di categoria superiore, alle operaie che vi verranno adibite, verra), riconosciuto il trattamento previsto per tale categoria.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1365#art-cac-8-5

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