CCNL aziende cartotecniche Parte V Norme tecniche Scatolai
Art. 18
NORME SPECIALI PER LE OPERAIE CHE ESEGUONO SOLAMENTE LAVORAZIONI DI 3 CATEGORIA
In vigore dal 9 dic 1960
NORME SPECIALI PER LE OPERAIE CHE ESEGUONO SOLAMENTE LAVORAZIONI DI 3ª CATEGORIA
Negli stabilimenti ove si svolgono esclusivamente o prevalentemente lavorazioni di scatole grezze, cucite o incollate, foderate in foglio, ricoperte, senza filettatura, con o senza stampa, classificate nella 3ª categoria di cui all', le operaie dovranno essere assunte in 3ª categoria non essendo previsto un periodo di apprendistato.
Trascorso in detta categoria il periodo di anni due di effettivo servizio per le operaie originariamente assunte prima del compimento del 16° anno di età e di anni uno di effettivo servizio se assunte dopo il 16° anno, alle operaie stesse verrà riconosciuto uno scatto di anzianità nella misura del 3% sulla paga base.
Nel caso che, anche in questo tipo di lavorazione, le operaie siano addette a macchine automatiche o semiautomatiche, la loro qualificazione avverrà in base alle norme dei precedenti articoli.
Qualora lo stabilimento attui, amiche parzialmente, lavorazioni di categoria superiore, alle operaie che vi verranno adibite verrà riconosciuto il trattamento previsto per tale categoria.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1365#art-cac-18-4