Art. 1
In vigore dal 15 lug 1971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 1 ottobre 1959, e relative tabelle, per i dipendenti delle aziende grafiche ed affini, stipulato tra l'Associazione Nazionale italiana, Industrie Grafiche Cartotecniche e Trasformatrici e la Federazione italiana Lavoratori Poligrafici e Cartai, la Federazione italiana Lavoratori del Libro, la Federazione italiana Lavoratori Arte Grafica e Cartaria; e, in pari data, tra l'Associazione Nazionale italiana Industrie Grafiche, Cartotecniche e Trasformatrici e la Federazione italiana Lavoratori Carta e Stampa, con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 76 del 2 maggio 1960, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro 1 ottobre 1959 per i dipendenti delle aziende grafiche ed affini sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo anzidetto, annesso al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese grafiche ed affini.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 11 settembre 1960
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1960
Atti del Governo, registro n. 130, foglio n. 152. - VILLA
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale con sentenza 26 giugno - 12 luglio 1967, n. 107 (in G.U. 1a s.s. 17/07/1967, n. 177) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'articolo unico del presente provvedimento nella parte in cui rende obbligatorio "erga omnes" il versamento del contributo di cui all'art. 10, secondo comma, del contratto collettivo 1 ottobre 1959 per i dipendenti dell'industria grafica ed affini.
- La Corte Costituzionale con sentenza 28 giugno-6 luglio 1971, n. 156(in G.U. 1a s.s. 14/07/1971, n. 177) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "dell'articolo unico del d.P.R. 11 settembre 1960, n. 1326, nella parte in cui esclude che la sopravvenuta non corrispondenza dei minimi salariali fissati nel contratto collettivo nazionale di lavoro 1 ottobre 1959, per i dipendenti delle industrie grafiche e affini, conferisca al giudice ordinarie l'esercizio del potere derivante dall'art. 36 della Costituzione".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1326#art-rd-1