CCNL Aziende grafiche Parte V Norme tecniche complementari e ausiliari
Art. 2
AUSILIARI
In vigore dal 2 dic 1960
Gli operai ausiliari sono classificati in:
a) operai specializzati;
b) operai comuni.
Sono specializzati gli operai che compiono lavori di preparazione dei materiali necessari alla lavorazione.
A titolo esemplificativo rientrano nella categoria degli ausiliari specializzati: i lisciatori di pietra, i granitori di zinco per litografia, i fornisti per latta, i fonditori di lastre di piombo per incisioni, gli addetti alla (fin dita dei rulli, gli addetti alle caldaie di stereotipia, gli addetti alla manutenzione dei motori, gli addetti alla pulitura delle macchine per la composizione meccanica e rifondata del materiale relativo, gli ausiliari addetti ai reparti di lisciatura, pulitura e galvanizzazione dei cilindri e lastre di rame per rotocalco.
Ove esista un reparto speciale di marginatori gli addetti ai trasporti delle forme devono ritenersi ausiliari specializzati.
Sono ausiliari comuni gli operai addetti ai lavori di manovalanza comune e di pulizia.
Ai soli effetti retributivi, i lisciapietre, i granitori di zinco per litografia e i fonditori di lastre di piombo per incisioni sono equiparati ai "complementari qualificati".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1326#art-cag-2-19