CCNL Aziende grafiche Parte V Norme tecniche complementari e ausiliari

Art. 1

COMPLEMENTARI

In vigore dal 2 dic 1960
Nell'industria grafica sono considerati operai complementari coloro che esplicano un'attività di mestiere che è di complemento all'attività principale dello stabilimento (es.: meccanici, elettricisti, conduttori patentati per caldaie a vapore, ecc.). Gli operai complementari si suddividono in: a) operai specializzati; b) operai qualificati. Appartengono alla categoria specializzati gli operai di mestiere che, oltre ad avere una conoscenza generica della propria professione, si siano specializzati in particolari mansioni di costruzione e manutenzione caratteristica delle aziende grafiche. Appartengono alla categoria, qualificati, quegli operai che nel proprio mestiere abbiano raggiunto un normale grado di capacità.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1326#art-cag-1-19

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