CCNL Aziende grafiche Parte VII

Art. 2

DETERMINAZIONE DELLA PAGA BASE DEGLI APPRENDISTI

In vigore dal 2 dic 1960
La paga degli apprendisti è determinata, mediante scatti semestrali, sulla base delle seguenti aliquote percentuali da calcolarsi sul minimo tabellare della 3ª categoria della relativa specializzazione: Parte di provvedimento in formato grafico B) INDENNITÀ DI CONTINGENZA 1. L'indennità di contingenza per i dipendenti delle aziende grafiche ed affini è disciplinata dagli appositi accordi interconfederali relativi al funzionamento della "scala mobile" delle retribuzioni nei settori dell'industria, ai quali si fa esplicito riferimento a tutti gli effetti. 2. In relazione a tali accordi sono riportati nelle seguenti "Tabelle" l'importo giornaliero della indennità di contingenza, al gennaio 1957 e il valore in lire giornaliere del "Punto" di variazione del costo della vita valevole dal 1 febbraio 1957 per le qualifiche e per i gruppi territoriali nelle tabelle stesse indicati. 3. Il Gruppo Territoriale "A" comprende: Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria, Veneto, Friuli-Venezia Giulia (compresa Trieste), Trentino-Alto Adige, Emilia-Romagna, Toscana e provincie di Roma, Napoli e Palermo. 4. Il Gruppo Territoriale "B" comprende: Marche, Umbria, Lazio (esclusa provincia di Roma), Abruzzi e Molise, Campania (esclusa provincia di Napoli), Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia (esclusa provincia di Palermo), Sardegna. 5. L'importo giornaliero di variazione di contingenza in ogni trimestre, si ottiene aggiungendo all'importo della contingenza al gennaio 1957 l'importo dei punti aggiuntivi maturati dal 1 febbraio 1957 in poi: il totale delle due cifre, quando comporti frazioni di mezza lira, deve essere arrotondato ai 50 centesimi superiori. Per quanto concerne la Provincia di Palermo è da tener presente che, a seguito del trasferimento di tale Provincia dal Gruppo Territoriale "B" al Gruppo Territoriale "A", operato con l'accordo interconfederale 15 gennaio 1957, l'importo della indennità di contingenza e rappresentato dal totale - arrotondato secondo le modalità sopra, indicate - dell'importo della contingenza in vigore al 31 gennaio 1957 per il Gruppo Territoriale B) e dell'importo dei punti aggiuntivi maturati dal 1 febbraio 1957 in poi nelle misure previste per il Gruppo Territoriale A). 6. Per calcolare il valore mensile della contingenza da corrispondere ai dipendenti retribuiti a mese si moltiplicano per 26 i valori giornalieri di cui alle suddette tabelle. Parte di provvedimento in formato grafico
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1326#art-cag-2-20

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