CCNL Aziende grafiche Parte V Norme tecniche calcografi
Art. 4
MACCHINISTI DI 2 CATEGORIA
In vigore dal 2 dic 1960
MACCHINISTI DI 2ª CATEGORIA
Sono coloro che hanno terminato il periodo di appartenenza alla 30 categoria.
La permanenza dell'operaio nella 2ª categoria è fissata in anni due, trascorsi i quali, se riconosciuto idoneo al disimpegno delle mansioni previste, acquisterà il diritto al passaggio alla categoria superiore.
In mancanza di macchinisti calcografi qualificati, questi potranno anche essere rilevati da categorie annui.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1326#art-cag-4-14