CCNL Aziende grafiche Parte V Norme tecniche calcografi

Art. 4

MACCHINISTI DI 2 CATEGORIA

In vigore dal 2 dic 1960
MACCHINISTI DI 2ª CATEGORIA Sono coloro che hanno terminato il periodo di appartenenza alla 30 categoria. La permanenza dell'operaio nella 2ª categoria è fissata in anni due, trascorsi i quali, se riconosciuto idoneo al disimpegno delle mansioni previste, acquisterà il diritto al passaggio alla categoria superiore. In mancanza di macchinisti calcografi qualificati, questi potranno anche essere rilevati da categorie annui.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1326#art-cag-4-14

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