CCNL Aziende grafiche Parte V Norme tecniche calcografi

Art. 1

APPRENDISTATO

In vigore dal 2 dic 1960
L'apprendistato dovrà avere i requisiti di cui all' Parte Seconda. L'apprendista dovrà essere munito di un certificato medico dal quale risulti la sua idonetà fisica e che non è affetto daltonismo. L'apprendista deve frequentare una scuola professionale ove esista o, in difetto di questa, una scuola di disegno. Per i calcografi a colori è richiesta la frequenza ad una scuola di disegno a colori. Al termine del periodo di apprendistato l'interessato dovrà presentare al datore di lavoro il certificato comprovante la frequenza alla scuola professionale o di disegno. L'apprendistato ha la durata di cinque anni. L'apprendista non potrà essere adibito alle lavorazioni prettamente calcografiche prima del 16° anno di età e ciò per ragioni igieniche. Terminato il periodo di apprendistato, l'apprendista diventa operaio di 3ª categoria. È ammesso n apprendista ogni sei operai.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1326#art-cag-1-14

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