CCNL Aziende grafiche Parte V Norme tecniche calcografi
Art. 1
APPRENDISTATO
In vigore dal 2 dic 1960
L'apprendistato dovrà avere i requisiti di cui all' Parte Seconda.
L'apprendista dovrà essere munito di un certificato medico dal quale risulti la sua idonetà fisica e che non è affetto daltonismo.
L'apprendista deve frequentare una scuola professionale ove esista o, in difetto di questa, una scuola di disegno.
Per i calcografi a colori è richiesta la frequenza ad una scuola di disegno a colori.
Al termine del periodo di apprendistato l'interessato dovrà presentare al datore di lavoro il certificato comprovante la frequenza alla scuola professionale o di disegno.
L'apprendistato ha la durata di cinque anni.
L'apprendista non potrà essere adibito alle lavorazioni prettamente calcografiche prima del 16° anno di età e ciò per ragioni igieniche.
Terminato il periodo di apprendistato, l'apprendista diventa operaio di 3ª categoria.
È ammesso n apprendista ogni sei operai.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1326#art-cag-1-14