CCNL Aziende grafiche Parte V Norme tecniche rotocalcografi
Art. 12
MAGGIORAZIONI
In vigore dal 2 dic 1960
Le maggiorazioni, per il personale e nella misura qui appresso specificati, saranno applicate sul salario contrattuale (minimo di paga e contingenza:
a) Agli operai fotografi, ritoccatori, monitratori, preparatori, incisori e impressori di 1ª categoria, i quali eseguano con perfetta capacità tecnica lavori a colori sovrapposti ovvero siano adibiti ai vari rami del procedimento, sarà corrisposta una maggiorazione del 10%.
Agli stessi lavoratori che eseguano con perfetta capacità tecnica lavori a colori sovrapposti per carte valori, sarà corrisposta una maggiorazione del 12%.
Qualora invece i medesimi lavoratori eseguano lavorazioni di carte valori monocolori sarà corrisposta una maggiorazione dell'8%.
Nel caso in cui gli operai indicati nel presente comma a) svolgano contemporaneamente la doppia funzione di eseguirà con perfetta capacità tecnica lavori a colori sovrapposti e di essere adibiti ai vari rami del procedimento sarà, loro corrisposta una maggiorazione unica del 15%.
b) Al macchinisti addetti alla doppia funzione nelle rotative rotocalco abbinate alla tipografia, sarà corrisposta una maggiorazione del 12%.
c) Ai macchinisti instabili di rotative sarà corrisposta, una ulteriore maggiorazione del 10%.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1326#art-cag-12-7