CCNL Aziende grafiche Parte V Norme tecniche fotoincisione

Art. 1

APPRENDISTATO

In vigore dal 2 dic 1960
L'apprendista dovrà avere i requisiti di cui all' Parte Seconda All'atto dell'assunzione esso deve presentare un certificato di visita medica comprovante l'idoneità fisica e l'assenza di sintomi di daltonismo. Dovrà inoltre dimostrare di aver frequentato una scuola media professionale di avviamento al lavoro. Durante l'apprendistato dovrà frequentare la scuola professionale di categoria o, in mancanza, una scuola di disegno. Al termine del periodo di apprendistato, l'interessato dovrà presentare al datore di lavoro il certificato comprovante la frequenza della scuola professionale di categoria o di disegno. L'apprendista iniziato il tirocinio rimarrà in questa. categoria per un periodo di cinque anni. Dopo tale periodo l'interessato passerà alla 3ª categoria. Peri i torcolieri l'apprendistato ha la durata di cinque anni. Per i montatori e i fresatori l'apprendistato inizia 17 anni ed ha la durata di tre anni. Per le tre specializzazioni, ultimato il periodo di apprendistato, avviene il passaggio alla categoria unica. Sono ammessi: fotografia: un apprendista ogni tre operai o frazione; stampa su metallo: un apprendista ogni tre operai o frazione; incisione bianco e nero: un apprendista ogni quattro incisori o frazione di quattro; mezzatinta e tricromia: un apprendista ogni cinque operai o frazione; torcolici: per i torcolieri in mancanza di provenienti dalla litografia (tiraprove) o tipografia: uno ogni tre operai o frazione; ritoccatori a bulino, disegnatori, ritoccatori allo aerografo: un apprendista ogni cinque operatori.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1326#art-cag-1-15

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