CNNL del 18 aprile 1958 industrie alimentari Allegato 2 Accordo aggiuntivoParte COMUNE

Art. 3

INDUMENTI DI LAVORO

In vigore dal 25 nov 1960
Agli operai addetti alla produzione verranno fornite in uso, in quanto compatibile con il genere di lavoro svolto dagli operai stessi: - donne: grembiule a vestaglia e cuffia; - uomini: calzoni e giacca oppure tuta. Resta però inteso che tutte le aziende che hanno attualmente in uso indumenti diversi da quelli sopra, descritti, dovranno applicare il presente articolo solo quando gli indumenti diversi predetti attualmente in uso si renderanno inservibili.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1282#art-cda-3-6

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