Art. 1
In vigore dal 25 nov 1960
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Visto il contratto nazionale normativo di lavoro 18 aprile 1958, e relative tabelle, per gli addetti alle industrie alimentari varie (alimenti dietetici, surrogati del caffè, torrefazione del caffè, prodotti alimentari vari), stipulato tra l'Associazione italiana Industriali Prodotti Alimentari, con l'assistenza della Confederazione Generale della Industria italiana, e la Federazione italiana Lavoratori Prodotti Industrie Alimentari, la Federazione Unitaria Lavoratori Industrie Alimentari, l'Unione italiana Lavoratori Industrie Alimentari; e, in pari data, tra l'Associazione italiana Industriali Prodotti Alimentari, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'industria italiana, e la Visto l'accordo per l'istituzione dei Collegi Tecnici provinciali e nazionali per le assegnazioni di categoria degli impiegati dell'industria alimentare e per l'attribuzione della qualifica impiegatizia e l'accordo aggiuntivo alla regolamentazione per gli appartenenti alla qualifica operaia, allegati al predetto contratto;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 54 del 17 marzo 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato il contratto nazionale normativo di lavoro 18 aprile 1958, relativo ai lavoratori addetti alle industrie alimentari varie (alimenti dietetici, surrogati del caffè, torrefazione del caffè, prodotti alimentari vari), sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo anzidetto, annesso al presente decreto, nonché alle clausole, dal medesimo richiamate, ed allo stesso allegate, degli accordi indicati nel preambolo.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti le industrie alimentari varie.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 11 settembre 1960
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1960
Atti del Governo, registro n. 130, foglio n. 147. - VILLA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1282#art-rd-1