CNNL del 18 aprile 1958 industrie alimentari Allegato 2 Accordo aggiuntivo›Parte COMUNE
Art. 2
COTTIMO
In vigore dal 25 nov 1960
Allo scopo di conseguire l'incremento della produzione è ammesso il lavoro a cottimo, sia collettivo che individuale, secondo le possibilità tecniche e gli accordi intervenuti o che possono intervenire tra le parti, direttamente interessate.
Nel caso si adottassero sistemi di lavoro a cottimo si applicherà la seguente disciplina:
Il guadagno minimo del complesso dei lavoratori lavoranti a cottimo in un medesimo reparto, nei periodi normalmente considerati, non dovrà risultare inferiore all'8% della paga contrattuale.
Nel caso in cui un operaio, lavorando a cottimo, non riesca a conseguire il minimo previsto dal precedente comma, per ragioni indipendenti dalla sua capacità o volontà, la retribuzione gli verrà integrata fino al raggiungimento di detto minimo.
Per i cottimi di lunga, durata il conteggio del guadagno verrà fatto a cottimo ultimato ripartendo il guadagno complessivo in parti uguali nei periodi normali di paga di cui al 2° comma, ed al lavoratore saranno concessi acconti, sul presumibile guadagno, non inferiori alla paga base maggiorata dalla percentuale minima di cottimo.
Qualora l'operaio passi dal lavoro a cottimo a quello ad economia non avrà diritto al mantenimento dell'utile di cottimo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1282#art-cda-2-6